Lo psicoterapeuta è il professionista psicologo, o anche medico, che ha conseguito una specifica formazione professionale di durata almeno quadriennale, presso scuole pubbliche o private riconosciute. L’abilitazione all’esercizio della psicoterapia avviene ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n.56. Tuttavia in fase di prima applicazione della Legge è avvenuta anche ai sensi dell’art. 35 della medesima.

La psicoterapia è un intervento che va più in profondità della consulenza psicologica. Ci sono moltissime scuole di psicoterapia, ognuna delle quali ha un suo orientamento teorico e tecnico. Poiché, nella maggior parte dei casi, il trattamento dei disturbi psichici e delle malattie mentali, richiede la somministrazione sia della psicoterapia che della farmacoterapia, ovviamente lo psicoterapeuta psicologo deve affiancarsi ad una o più figure mediche. Ciò non significa, che lo psicoterapeuta psicologo non sia competente dei disturbi e delle malattie che tratta, ma significa che, non essendo medico, non può stabilire né diagnosi, né terapie, quando queste implicano anche valutazioni di medicina generale o specialistica. Perciò deve avvalersi della collaborazione di medici.

L’art. 3 definisce:
L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.